ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA
PIACENZA
SEDE TERRITORIALE DELLA
     
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

 DI PIACENZA SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori: 

BONGIORNI ALBERTO Presidente / Relatore

GIALETTI VITTORIO

SONZINI MAURO

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 313/02

depositato il 27/05/2002

- avverso AVVISO DI PAGAMENTO n. .................. ASSENTE 1997

QUOTA CONS.LE

contro CON.ZIO BACINI-TIDONE TREBBIA -

difeso da:

................................

proposto dai ricorrenti:

...........................

difesi da: ..............

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso sopraindicato si contesta la debenza della quota consortile relativa agli anni 1997 e 1998 concernente un immobile sito in località Molino Italia di Vigolzone (Piacenza) censito al NCEU di Vigolzone, ..................... .

Le parti si sono regolarmente costituite e il Consorzio ha chiesto il rigetto del ricorso medesimo. La vertenza è stata discussa all'udienza pubblica del 21/11/02 e trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Ad avviso di questa Commissione è infondata l'eccezione preliminare sollevata dal Consorzio Bacini Tidone e Trebbia di inammissibilità del ricorso perchè proposto contro un avviso di pagamento (emesso dall'Esattoria del Consorzio Nazionale Concessionari per: Servizio Riscossione Tributi Concessione di: Piacenza – Padana Riscossioni s.p.a.) che non costituisce atto impositivo e non figura nell'elenco degli atti impugnabili elencati dall'art. 19 D. Lgs. 546/92. 

Invero, come già deciso da questa stessa Sezione con sentenza n. 92/03/01 del 19/11/01 l'emissione dell'avviso di pagamento da parte dell'Ufficio Esattoriale dà notizia (almeno implicita) dell'iscrizione a ruolo e precede la notifica della vera e propria  cartella di pagamento. 

Il ricorso in esame deve, quindi, intendersi come impugnazione del ruolo esattoriale, ammissibile ai sensi dell'art. 19 sopra citato. 

Secondo i ricorrenti il contributo consortile non sarebbe dovuto in quanto, pur rientrando l'immobile in questione nel comprensorio dell'ente (comprensorio tuttavia non delimitato dal perimetro di contribuenza), lo stesso non avrebbe tratto alcun beneficio diretto e specifico ma -semmai- un beneficio di carattere generale non idoneo -questo ultimo- a legittimare la pretesa del Consorzio. 

Il collegio ritiene di condividere tale assunto e, conseguentemente, di accogliere il ricorso in quanto nel caso che ne occupa: 

  • non viene indicato dal Consorzio quale beneficio concreto deriverebbe all'immobile del ricorrente;

  • con quale modalità e mediante quali parametri è stato calcolato l'ammontare del contributo;

Lo stesso Consorzio non è stato in grado di precisare le opere che produrrebbero il suddetto beneficio specifico limitandosi ad indicare l'onere economico nelle seguenti voci di spesa risultanti dalla relazione tecnica ing. ................ del 20/10/02:

  • “dal progetto preliminare redatto per la messa in sicurezza del territorio del sub bacino dei colatori Riazza e Ballerino. Importo lavori stimato in circa 20 miliardi delle vecchie lire di cui 6 miliardi già finanziati per la cassa di espansione in località Farnesiana di Piacenza;

  • dal finanziamento degli interventi di ristrutturazione e miglioramento funzionale del sistema irriguo della valle Trebbia per un importo di circa 17 miliardi di vecchie lire; 

  • dalla ricognizione puntuale della rete di canali e dei relativi manufatti al fine di individuare più specificatamente gli interventi urgenti da progettare e realizzare con finanziamento pubblico.”

La Commissione al riguardo osserva che: la località Farnesiana di Piacenza ed il sistema irriguo della Valle Trebbia riguardano zone diverse da quella per cui si discute (località Molino Italia di Vigolzone). 

La ricognizione dei canali e manufatti costituisce attività prodromica e propedeutica non idonea a ritenere la futura sussistenza di qualche beneficio per l'immobile dei ricorrenti. 

Quanto alle spese processuali, tenuto conto dell'opinabilità del materiale legislativo sia statale che regionale, si ritiene giusto compensarle integralmente 

P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 21/11/02, accoglie il ricorso.

Spese compensate. 

Piacenza, lì 24 febbraio 2003

Il Presidente Relatore

(avv. Alberto Bongiorni)